Cassazione civile Sez. I sentenza n. 2267 del 19 marzo 1990

(1 massima)

(massima n. 1)

Il pretore, con l'ordinanza che dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine ad un ricorso ex art. 700 c.p.c. non proposto in corso di causa (cosģ come nell'ipotesi di rigetto dell'istanza del ricorrente), deve provvedere sulle spese di lite – atteso che la detta ordinanza definisce il procedimento cautelare – applicando il principio della cosiddetta soccombenza potenziale, da verificare sulla base di un semplice giudizio delibativo circa la fondatezza della domanda proposta in via d'urgenza e delle relative eccezioni.

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