Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 116 del 15 gennaio 1990

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel giudizio di rinvio il giudice può prendere in considerazione fatti nuovi incidenti sulla posizione delle parti e sulle loro pretese senza con ciò violare il divieto di esaminare punti non prospettati dalle parti nelle fasi precedenti, a condizione che si tratti di fatti impeditivi, estintivi o modificativi intervenuti in un momento successivo a quello della loro possibile allegazione nelle fasi pregresse del giudizio di merito. (Nella specie la S.C. ha cassato la pronuncia del giudice di rinvio — che in un giudizio avente ad oggetto la legittimità del licenziamento — aveva ritenuto precluso al datore di lavoro, già vittorioso nella precedente fase di merito — la possibilità di eccepire la compensatio lucri cum damno al fine della quantificazione del danno risarcibile spettante al lavoratore).

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