Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 911 del 15 febbraio 1989

(1 massima)

(massima n. 1)

Il principio che la mancata adozione del rito del lavoro non è causa di nullità del procedimento e della relativa sentenza ove non abbia comportato violazione delle norme sulla competenza o un concreto e specifico pregiudizio ad una delle parti con riguardo al regime delle prove ed all'esercizio del diritto di difesa trova applicazione, in mancanza di regole diverse o di principi con esso collidenti, anche con riferimento al giudizio di revocazione che, pur riguardando una controversia di lavoro o di previdenza, sia stato promosso con il rito ordinario, con la conseguenza che anche in tal caso l'adozione della citazione, anziché del ricorso, come mezzo introduttivo del giudizio non è di per se stessa causa di nullità e che tale vizio non può conseguire neppure alla mancata lettura del dispositivo della sentenza, atteso il principio secondo cui la nullità per tale omissione si verifica solo quando sia stato adottato il rito del lavoro.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.