Cassazione civile Sez. II sentenza n. 3475 del 21 luglio 1989

(1 massima)

(massima n. 1)

La parte, che intende ottenere il ripristino della situazione di fatto, modificata dalla controparte in attuazione d'un provvedimento d'urgenza adottato con decreto e poi revocato con ordinanza, non ha interesse ad instaurare un giudizio di cognizione per la condanna dell'altra parte, potendo ottenere dal pretore, che ha prima adottato e poi revocato il provvedimento d'urgenza, cosģ respingendo la domanda cautelare, la determinazione delle modalitą per il ripristino dello stato di fatto anteriore.

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