Cassazione civile Sez. III sentenza n. 3117 del 27 giugno 1989

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di risarcimento dei danni a seguito di condanna penale per falso giuramento, trattandosi di responsabilità aquiliana, gli interessi e la rivalutazione decorrono dal giorno in cui è stato prestato il giuramento falso, momento nel quale si è verificato il fatto illecito, e non dalla data della pronuncia del giudice civile (nella specie, di revoca del decreto ingiuntivo opposto) nel giudizio nel quale è stato prestato il falso giuramento, atteso che la pronuncia assume, rispetto a quell'evento, valore puramente conseguenziale e necessitato.

(massima n. 2)

Qualora l'opposizione ad un'ingiunzione di pagamento di una somma di denaro venga accolta a seguito del giuramento dell'opponente, che dichiara di aver estinto l'obbligazione, e lo stesso opponente sia poi condannato irrevocabilmente per falso giuramento, la sentenza penale ha autorità di cosa giudicata, nel successivo giudizio civile risarcitorio, soltanto in ordine all'accertamento del fatto reato e non di eventuali pagamenti (parziali) che, pur strumentali alla configurazione del reato, non ne costituiscono un presupposto indispensabile. Tuttavia nel giudizio risarcitorio non può stabilirsi un collegamento automatico fra la somma ingiunta ed i danni lamentati — in quanto il danneggiato non può mai conseguire un indennizzo superiore all'effettivo pregiudizio subito — dovendosi invece tener conto degli eventuali pagamenti parziali accertati, ancorché in modo non vincolante, dal giudice penale.

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