Cassazione civile Sez. III sentenza n. 288 del 20 gennaio 1989

(2 massime)

(massima n. 1)

L'omesso esame di documenti, riconducibile al vizio di omessa motivazione su punto decisivo della controversia (art. 360 n. 5 c.p.c.) ricorre solo nel caso in cui questi si rilevino idonei a fornire la prova di un fatto costitutivo, modificativo od estintivo del rapporto giuridico in contestazione, in modo da condurre a una pronunzia diversa. Il potere-dovere di stabilire se il documento di cui si lamenta l'omesso esame sia, sul piano astratto in base a criteri di verosimiglianza, tale da indirizzare ad una pronuncia diversa da quella adottata compete alla Corte di cassazione in sede di esame del motivo di ricorso.

(massima n. 2)

In tema di locazioni non abitative, i commi terzo e quarto dell’art. 37 della legge n. 392 del 1978 - che, con riguardo agli immobili adibiti all’uso di più professionisti, artigiani o commercianti, disciplinano, nel caso di morte o di recesso dell’unico titolare della locazione, la successione nel contratto degli altri - presuppongono che l’uso plurimo sia stato previsto contrattualmente o anche successivamente consentito dal locatore. Consegue che ove la destinazione dell’immobile in favore di più soggetti su indicati non sia stata prevista nel contratto stipulato dal locatore con uno soltanto di questi, l’eventuale occupazione di fatto dell’immobile da parte degli altri non li legittima, nell’ipotesi di recesso dell’unico conduttore, a subentrare nel contratto, salvo che il locatore non abbia espressamente consentito l’uso dell’immobile anche in favore di costoro, successivamente al contratto di locazione e prima del recesso del conduttore.

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