Cassazione civile Sez. III sentenza n. 2129 del 5 maggio 1989

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di alloggi economici e popolari, mentre č nullo il contratto definitivo di compravendita, con passaggio immediato della proprietā, stipulato da un assegnatario non ancora divenuto proprietario esclusivo, non č nullo non essendo in contrasto con le norme imperative che stabiliscono il divieto di alienazione il contratto che non abbia per oggetto il trasferimento attuale del diritto di proprietā, ma solo l'assunzione da parte dell'assegnatario, dell'obbligazione di svolgere tutte le attivitā necessarie per conseguire la titolaritā del diritto e la conseguente piena disponibilitā dell'immobile e da parte di entrambi i contraenti, dell'obbligazione reciproca di concludere altro contratto con il quale attuare l'effetto traslativo della proprietā del cespite dopo la realizzazione di tutti i presupposti, anche di natura temporale, richiesti dalla legge per il venir meno del divieto di alienazione. Il contratto con cui vengono assunti i detti obblighi non puō nemmeno considerarsi in frode alla legge o nullo per illiceitā dell'oggetto, in quanto con esso non viene elusa l'osservanza di norme imperative nč sorgono obbligazioni in contrasto con tali norme.

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