Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 1446 del 22 marzo 1989

(1 massima)

(massima n. 1)

Il principio secondo cui, qualora il ricorrente per cassazione abbia eletto domicilio presso il difensore ma non in Roma, la notificazione del controricorso e dell'eventuale ricorso incidentale č fatta presso la cancelleria della Corte di cassazione (art. 366, secondo comma, c.p.c.) mira a tutelare non il ricorrente medesimo ma la controparte, alla quale, pertanto, deve riconoscersi la facoltā di effettuare validamente detta notificazione presso il difensore domiciliatario.

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