Cassazione civile Sez. III sentenza n. 1190 del 3 marzo 1989

(1 massima)

(massima n. 1)

La precisazione nell'atto introduttivo, della data in cui venne rilasciato il documento dal quale risulterebbe la prova del dolo, non equivale, ai fini dell'ammissibilitą della domanda di revocazione, alla prova che solo in tale data o posteriormente la parte abbia scoperto il dolo medesimo, in quanto, in tal caso, resterebbe da dimostrare che la parte non abbia avuto conoscenza del dolo prima del rilascio del documento.

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