Cassazione civile Sez. II sentenza n. 4265 del 13 aprile 1995

(1 massima)

(massima n. 1)

Ciò che distingue essenzialmente la cosiddetta punctatio tanto dalla proposta contrattuale, quanto dal contratto preliminare è il fatto che essa, anziché contenere, sia pure in nuce, tutti gli elementi o, quanto meno, quelli essenziali del contratto, contempli dati limitati o generici del contratto medesimo e, anziché documentare l'intesa raggiunta o essere diretta a provocare l'accettazione o la definizione dell'accordo, abbia carattere solo interlocutorio e preparatorio della stipulazione.

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