Cassazione civile Sez. II sentenza n. 4795 del 30 luglio 1988

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel giudizio di rinvio anche ove sia possibile, in conseguenza della pronuncia della Cassazione, una nuova attività assertiva o probatoria, questa può essere estrinsecata all'udienza di precisazione delle conclusioni, senza che il giudice abbia alcun obbligo di fissare un'udienza destinata alla formulazione delle eventuali richieste istruttorie delle parti.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.