Cassazione civile Sez. II sentenza n. 6536 del 28 luglio 1987

(1 massima)

(massima n. 1)

L'atto di riassunzione del processo dev'essere notificato a tutti i soggetti nei cui confronti si sia costituito originariamente il rapporto processuale, solo ove ricorra l'ipotesi del litisconsorzio necessario, mentre nel caso di litisconsorzio facoltativo deve riconoscersi all'attore la facoltą di riassumere il processo nei confronti di alcuni soltanto degli originari convenuti, delimitando cosģ ad essi la riattivazione del giudizio, che si estingue nei confronti degli altri.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.