Cassazione civile Sez. III sentenza n. 4956 del 6 giugno 1987

(1 massima)

(massima n. 1)

Il danno alla vita di relazione non costituisce una forma di danno morale, ma č una componente specifica del danno patrimoniale, in quanto esso consiste nella compromissione peggiorativa della capacitā psicofisica del soggetto, incidente sulla esplicazione di attivitā complementari o integrative rispetto alla normale attivitā lavorativa, e quindi, di riflesso anche su quest'ultima. Il danno predetto implica una menomazione della cosiddetta capacitā di concorrenza dell'individuo rispetto ad altri soggetti dei rapporti sociali ed economici, e, sotto tale aspetto, anche la componente estetica ha una incidenza patrimoniale, riflettendosi sulle menomate capacitā di espansione e di affermazione del soggetto sia nel campo professionale che nel campo extralavorativo.

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