Cassazione civile Sez. I sentenza n. 71 del 10 gennaio 1986

(1 massima)

(massima n. 1)

Con riguardo alla querela di falso, la mancanza di indicazione degli elementi su cui viene basata la dedotta falsitą e delle relative prove costituisce, ai sensi dell'art. 221, secondo comma, c.p.c., causa di nullitą della querela medesima, ed osta, pertanto, ad una valutazione del suo fondamento nel merito.

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