Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 4204 del 24 giugno 1986

(1 massima)

(massima n. 1)

Il giudice competente a conoscere del giudizio di merito successivo alla procedura d'urgenza ex art. 700 c.p.c. va stabilito in base alle norme generali senza che una preclusione possa derivare dal provvedimento cautelare che contenga anche la determinazione di tale giudice, atteso che esso non č idoneo a formare giudicato sulla suddetta questione di competenza, essendo il giudizio di merito un nuovo ed autonomo processo e non giā una continuazione di quello sommario (come nel caso dei procedimenti di nunciazione o dei procedimenti possessori).

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