Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 2100 del 24 marzo 1986

(1 massima)

(massima n. 1)

L'esperibilità del ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione postula, oltre la mancanza di una decisione nel merito in primo grado, che la questione della giurisdizione sia ancora suscettibile di esame e decisione, in quanto non preclusa dalla formazione in proposito del giudicato. Pertanto, qualora il giudice di primo grado abbia affermato con sentenza non definitiva la propria giurisdizione, e tale pronuncia non sia più impugnabile con appello immediato, per decorso del relativo termine, né sia stata oggetto di riserva di appello differito, a norma dell'art. 340 c.p.c., resta esclusa la possibilità di proporre il regolamento di giurisdizione, in considerazione del passaggio in giudicato della suddetta pronuncia, essendo altresì irrilevante un'eventuale precedente «riserva di regolamento», non prevista dalle norme processuali, e comunque non equiparabile alla riserva di impugnazione, stante la diversa funzione e struttura del regolamento preventivo di giurisdizione.

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