Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 2012 del 21 marzo 1986

(1 massima)

(massima n. 1)

In caso di fatto illecito lesivo dell'integritā psico-fisica della persona, il danno patrimoniale risarcibile non č costituito soltanto dalle conseguenze pregiudizievoli correlate all'efficienza lavorativa ed alla capacitā di produzione di reddito, ma si estende a tutti gli effetti negativi incidenti sul bene primario della salute, in sč considerato quale diritto inviolabile dell'uomo alla pienezza della vita ed all'esplicazione della propria personalitā, morale, intellettuale, culturale (cosiddetto danno biologico). Tenuto conto che tale bene fa parte integrante del patrimonio del soggetto, e viene conseguentemente leso dal suddetto fatto illecito, anche quando riguardi chi non abbia ancora, o abbia perduto, o non abbia mai avuto attitudine a svolgere attivitā produttiva di reddito, questo principio non resta escluso dalla mancanza di criteri obiettivi per l'esatta quantificazione in denaro del pregiudizio di quel bene primario, stante il potere-dovere del giudice di ricorrere ad una stima equitativa, considerando tutte le circostanze specifiche del caso concreto (gravitā delle lesioni, durata della invaliditā temporanea, eventuali postumi permanenti, etā, attivitā, condizioni sociali e familiari del danneggiato, ecc.).

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.