Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 150 del 26 marzo 1986

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai sensi dell'art. 428, primo comma, c.p.c., l'incompetenza territoriale del giudice del lavoro può essere rilevata d'ufficio dal giudice non oltre l'udienza di discussione di cui all'art. 420 c.p.c. — da identificare nell'udienza utile per il processo in ordine cronologico tenuta effettivamente per prima — e, pertanto, il giudice davanti al quale sia riassunta la causa, a seguito di declinatoria della propria competenza da parte del giudice adito, non può rilevare la propria incompetenza, richiedendo d'ufficio il regolamento di competenza, dopo l'udienza di discussione.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.