Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 117 del 11 gennaio 1986

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel nuovo rito del lavoro – applicabile anche alle controversie in materia di recesso da contratto di locazione – la nullitą derivante dalla notificazione del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza di discussione in una data non anteriore di 30 giorni da quella di tale udienza resta sanata dalla costituzione del convenuto ovvero – davanti al conciliatore, ove le parti, a norma dell'art. 82 c.p.c., possono stare in giudizio personalmente – dalla comparizione personale del convenuto medesimo.

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