Cassazione civile Sez. II sentenza n. 1680 del 16 febbraio 1995

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel caso in cui, con riferimento alla vendita di un bene in comunione, sia stato stipulato un contratto preliminare di vendita a cui abbiano aderito, con valida manifestazione del loro consenso, solo alcuni dei comproprietari, il contratto deve ritenersi affetto non da relativa inefficacia (che possa essere fatta valere dal solo acquirente, a cui sia lasciata la diversa opzione di far valere il contratto relativamente alle quote dei comproprietari intervenuti validamente nel negozio), ma da inesistenza o invaliditā, per la mancanza del consenso (o di un valido consenso) di una delle parti.

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