Cassazione civile Sez. I sentenza n. 6016 del 2 dicembre 1985

(1 massima)

(massima n. 1)

Con riguardo alla querela di falso in corso di causa, la «proposizione» della querela medesima, per la quale si esige l'iniziativa personale della parte o di un procuratore speciale (art. 221 del codice di procedura civile), č l'atto introduttivo della fase preliminare diretta a conseguire la autorizzazione alla «presentazione» della querela (art. 222 c.p.c.), mentre tale presentazione (che costituisce l'atto di promovimento del procedimento di falso civile) non č riservata alla parte, e, ove la proposizione sia stata effettuata davanti ad un giudice ordinario diverso dal tribunale, l'atto di citazione davanti a quest'ultimo puņ essere sottoscritto da difensore munito di procura rilasciata ai sensi dell'art. 83, terzo comma, c.p.c.

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