Cassazione civile Sez. II sentenza n. 3705 del 29 marzo 1995

(2 massime)

(massima n. 1)

L'accordo su alcuni punti essenziali del contratto non esaurisce la fase delle trattative; perché, al fine di porre in essere un definitivo vincolo contrattuale, è necessario che tra le parti sia raggiunta l'intesa sugli elementi, sia principali che secondari, dell'accordo, tranne il caso che le parti abbiano dimostrato di non volere subordinare la perfezione del contratto al successivo accordo su un determinato elemento complementare e sussidiario, nel qual caso, data la comune intenzione delle parti, basta, per la perfezione del contratto, che il consenso sia stato raggiunto sugli elementi essenziali del contratto stesso.

(massima n. 2)

La querela di falso proposta in corso di causa non dà origine, di per sé, al procedimento di verificazione della prova documentale con esso impugnata — che, a pena di nullità, deve essere trattato e deciso in contraddittorio necessario del pubblico ministero — ma quell'effetto si realizza soltanto se e quando il giudice davanti al quale è stata proposta, a seguito di delibazione della sua ammissibilità e concreta utilità, ne autorizza la presentazione con apprezzamento di fatto insindacabile in sede di legittimità, se congruamente e correttamente motivato. Pertanto, alla preliminare delibazione della querela di falso ed alla pronuncia del provvedimento che ne autorizza la presentazione ovvero non la consente, il pubblico ministero resta estraneo.

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