(massima n. 2)
Ai fini dell'applicabilitā dell'art. 29, l. 392/78, in forza del quale puō essere negato il rinnovo del contratto di locazione concernente immobile non abitativo alla prima scadenza, qualora il locatore sia un ente pubblico o di diritto pubblico ed intenda adibire l'immobile stesso all'esercizio di attivitā tendenti al conseguimento delle sue finalitā istituzionali, esula dalla nozione di ente pubblico il beneficio parrocchiale, il quale svolge attivitā essenzialmente religiosa, persegue finalitā non riconducibili fra quelle di interesse generale demandate alla p. a. e non fa parte dell'organizzazione dello stato.