Cassazione civile Sez. I sentenza n. 4210 del 17 luglio 1985

(1 massima)

(massima n. 1)

Il contratto di sconto bancario non richiede la forma scritta, nč ''ad substantiam'', nč ''ad probationem'', ferma restando, ove lo sconto avvenga mediante la girata di cambiale, l'osservanza delle formalitā richieste dalla legge di circolazione del testo medesimo. Pertanto in applicazione dell'art. 1392 cod. civ., anche la procura a concludere detto contratto, ovvero ad incassare le somme anticipate dalla banca, non esige l'atto scritto, e puō essere dimostrata con qualsiasi strumento probatorio.

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