Cassazione civile Sez. III sentenza n. 2918 del 10 maggio 1985

(1 massima)

(massima n. 1)

Qualora l'opposizione di terzo, a norma dell'art. 404 c.p.c., venga proposta da chi deduca la qualitą di litisconsorte necessario pretermesso nel procedimento conclusosi con la sentenza opposta, l'accertamento del fondamento di detta deduzione implica di per sé l'ammissibilitą e l'accoglimento dell'opposizione medesima, senza che si richieda una denuncia da parte dell'opponente dell'ingiustizia nel merito di quella pronuncia, dato che il riscontro del difetto di integritą del contraddittorio impone la declaratoria di nullitą della pronuncia stessa (nella specie, con rimessione delle parti davanti al giudice di primo grado, essendo gią in tale sede verificata l'omessa citazione del litisconsorzio necessario).

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.