Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 1006 del 8 febbraio 1985

(1 massima)

(massima n. 1)

Poiché la procura alle liti č il presupposto della valida costituzione del rapporto processuale, l'azione intrapresa dal procuratore sfornito di mandato non č suscettibile di ratifica nel corso del procedimento, salva soltanto la possibilitą di rilascio della procura medesima con effetto retroattivo nell'unico caso, di cui all'art. 125 comma secondo c.p.c., ma con esclusione del giudizio soggetto al rito del lavoro, in cui la costituzione dell'attore avviene contestualmente al deposito del ricorso.

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