Cassazione civile Sez. III sentenza n. 688 del 28 gennaio 1984

(1 massima)

(massima n. 1)

La corte d'appello, davanti alla quale sia stata proposta querela di falso, è tenuta ex art. 355 c.p.c. a compiere una indagine preliminare volta ad accertare l'esistenza o meno dei presupposti, che giustificano l'introduzione del giudizio di falso, e cioè se la querela sia stata ritualmente proposta a norma dell'art. 221 c.p.c., e se il documento impugnato di falsità sia rilevante per la decisione della causa. A seguito dell'esito positivo di detta indagine, la corte non può decidere in merito all'incidente, ma deve sospendere il procedimento di appello, per consentire la riassunzione della causa di falso davanti al tribunale in guisa che il relativo giudizio possa svolgersi con la garanzia del doppio grado di giurisdizione.

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