Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 5551 del 30 ottobre 1984

(1 massima)

(massima n. 1)

In materia di controversie di lavoro, il termine di dieci giorni assegnato al ricorrente per la notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione al convenuto, ai sensi dell'art. 415, quarto comma, c.p.c., non è perentorio; pertanto, la sua inosservanza non produce alcuna decadenza, né incide sulla validità dell'atto processuale, sempreché siano rispettati i termini di comparizione fissati dal quinto e sesto comma dello stesso articolo.

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