Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 5244 del 18 ottobre 1984

(1 massima)

(massima n. 1)

Il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione in pendenza di procedimento disciplinare innanzi al Consiglio nazionale forense (la cui esperibilitą deve essere riconosciuta in relazione al carattere giurisdizionale del procedimento stesso nell'indicata fase) va notificato, al pari del ricorso per cassazione contro le decisioni rese dal suddetto Consiglio nazionale, tanto al Consiglio dell'ordine locale, che ha adottato il provvedimento disciplinare, quanto al procuratore generale presso la Corte Suprema, nell'unico termine all'uopo fissato, con la conseguenza che la mancata notificazione ad uno di tali contraddittori necessari rende inammissibile il ricorso, essendo esclusa la possibilitą di successiva integrazione del contraddittorio.

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