Cassazione civile Sez. III sentenza n. 1929 del 23 marzo 1984

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel rito del lavoro, l'instaurazione del rapporto giuridico processuale viene determinata col deposito del ricorso in cancelleria, il quale perfeziona la costituzione dell'attore come quella dell'appellante, a norma degli artt. 415 e 434 c.p.c.; sicché, depositato tempestivamente il ricorso, l'anormalità della notificazione di esso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione comporta non le conseguenze che l'art. 163, ultimo comma, c.p.c. ricollega all'inosservanza del termine perentorio per la notificazione (configurata come integrativa della citazione), bensì il potere-dovere del giudice, posto dall'art. 421, primo comma, c.p.c., di assegnare alla parte un termine per provvedere ad una regolare notificazione.

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