Cassazione civile Sez. II sentenza n. 105 del 7 gennaio 1984

(1 massima)

(massima n. 1)

Per «autore morale», passivamente legittimato nell'azione possessoria unitamente all'autore materiale, deve intendersi il mandante e colui che ex post abbia utilizzato a proprio vantaggio il risultato dello spoglio, sostituendo coscientemente il proprio al possesso dello spogliato, sicché la sola adesione di carattere morale all'azione dello spogliatore (o di colui che ha turbato il possesso) non è sufficiente ai fini della legittimazione passiva.

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