Cassazione civile Sez. I sentenza n. 5552 del 13 settembre 1983

(1 massima)

(massima n. 1)

Un credito si considera anteriore al fallimento, e quindi ammissibile al concorso, se il relativo fatto costitutivo si sia concretato prima della data della sentenza dichiarativa di fallimento, rimanendo irrilevante se, prima di tale data, il credito sia o non liquido ed esigibile. Di conseguenza, poiché il credito erariale per sanzione pecuniaria conseguente a violazione delle leggi finanziarie (nella specie, delle norme in materia di imposta sul valore aggiunto) trova la sua origine in comportamento commissivo od omissivo che diventa giuridicamente rilevante, come fatto costitutivo della ragione di credito, nello stesso momento in cui č posto in essere, il detto credito va ammesso al concorso se l'infrazione č anteriore alla dichiarazione di fallimento, anche se il provvedimento irrogativo della sanzione sia successivo, avendo questo non funzione costitutiva, ma semplicemente di accertare, e di determinare nei suoi elementi quantitativi, l'obbligazione pecuniaria gią sorta in conseguenza della violazione.

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