Cassazione civile Sez. II sentenza n. 4571 del 6 luglio 1983

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel giudizio di falso, la prova della falsità del documento impugnato con l'apposita querela deve essere fornita dal querelante, che può valersi di ogni mezzo ordinario di prova, e quindi anche delle presunzioni, utilizzabili in particolare quando il disconoscimento dell'autenticità non si estenda alla sottoscrizione e sia lamentato il riempimento del documento fuori di qualsiasi intesa, con conseguente contestazione del nesso fra il testo ed il suo autore.

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