Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 3373 del 16 maggio 1983

(1 massima)

(massima n. 1)

L'esigenza della forma scritta ad substantiam sussiste per tutti i contratti degli enti pubblici in genere, compreso il contratto di lavoro privatistico, nei casi in cui ne č consentita la stipulazione alla pubblica amministrazione. Consegue che per la validitā di tale contratto č, in ogni caso, necessaria l'esistenza di un qualsiasi atto scritto nel quale, anche implicitamente, sia manifestata la volontā — proveniente da organo idoneo ad impegnare l'ente pubblico — di costituire un determinato rapporto di lavoro e che, in mancanza di un tale pur minimo requisito formale, il contratto di lavoro č nullo per difetto di forma costitutiva, salva l'applicabilitā della regola dell'art. 2126 c.c.

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