Cassazione civile Sez. II sentenza n. 5606 del 17 aprile 2001

(1 massima)

(massima n. 1)

In caso di divisione giudiziale di un bene indivisibile o non comodamente divisibile mediante assegnazione ad uno dei condividenti tenuto ad operare conguagli in denaro, gli interessi sulle somme dovute decorrono dal momento in cui l'assegnatario č tenuto al versamento, mentre, per il periodo precedente, tutti i condividenti hanno diritto pro quota alle rendite del bene, cosė come sono gravati dei relativi oneri.

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