Cassazione civile Sez. III sentenza n. 2580 del 16 aprile 1982

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di obbligazioni pecuniarie, la sopravvenuta svalutazione monetaria, quale fatto potenzialmente idoneo a provocare al creditore un maggior danno, risarcibile ai sensi e nei limiti di cui all'art. 1224, secondo comma c.c., giustifica di per sé una pronuncia di condanna generica del debitore al ristoro del danno medesimo, mentre resta a carico del creditore, nel giudizio di liquidazione, l'onere di allegare e provare l'effettivo pregiudizio patrimoniale risentito per tale svalutazione.

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