Cassazione civile Sez. I sentenza n. 1762 del 18 marzo 1982

(1 massima)

(massima n. 1)

L'azione di regresso spettante al debitore solidale che abbia effettuato il pagamento č in sostanza un'azione di surrogazione, mediante la quale egli subentra nei diritti del creditore soddisfatto nelle stesse condizioni di questo, di modo che, se il creditore non poteva pił agire nei confronti di uno dei condebitori solidali (nella specie: a seguito di sentenza dichiarativa della prescrizione del credito, per la parte da lui dovuta), il medesimo, convenuto in via di regresso, ha diritto di eccepire al condebitore attore che al momento del pagamento egli non era pił debitore.

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