Cassazione civile Sez. I sentenza n. 1476 del 9 marzo 1982

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel contratto di associazione in partecipazione agli utili dell'impresa o di uno o più affari, il diritto di recesso, che deve riconoscersi a ciascuno dei contraenti ove manchi la previsione del termine di durata del rapporto, può ritenersi tacitamente esercitato solo in relazione ad atti o comportamenti incompatibili con la prosecuzione del rapporto stesso, come, da parte dell'associato, la richiesta di restituzione dell'apporto, e non anche, pertanto, in relazione ad istanze, ancorché sfocianti in contestazioni giudiziarie, che investano la fase di esecuzione del contratto, quale quella dell'associato di partecipare agli utili annuali di esercizio.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.