Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 1167 del 24 febbraio 1982

(1 massima)

(massima n. 1)

Pur nell'assenza di alcuna particolare previsione nella L. 11 agosto 1973, n. 533, il rito speciale del lavoro è applicabile al procedimento di revocazione relativo a sentenze pronunciate nelle controversie in materia di lavoro e di previdenza ed assistenza obbligatorie, osservandosi davanti al giudice adito — ai sensi della disciplina generale di tale mezzo d'impugnazione — le norme stabilite per il procedimento davanti a lui in quanto non derogate da quelle dettate in tema di revocazione. Con la conseguenza che la domanda di revocazione deve reputarsi proposta nel termine di cui agli artt. 325 e 326 c.p.c. allorché il ricorso introduttivo del relativo procedimento sia depositato, entro quel termine, nella cancelleria del giudice adito, anche se la notificazione del ricorso stesso e del decreto di fissazione dell'udienza avvenga successivamente.

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