Cassazione civile Sez. II sentenza n. 4363 del 4 luglio 1981

(1 massima)

(massima n. 1)

Poiché le questioni relative alla legittimazione processuale del soggetto che sia stato chiamato in giudizio come rappresentante di una persona giuridica attengono alla regolarità del contraddittorio e devono essere esaminate d'ufficio, in base agli elementi acquisiti al processo, è irrilevante la circostanza che la parte — pur dichiarando all'atto della sua costituzione in giudizio di non essere più il legale rappresentante della persona giuridica (nella specie, parrocchia) — non abbia eccepito subito che tale qualità egli non rivestiva neppure al momento della notifica dell'atto introduttivo ed abbia discusso il merito della domanda.

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