Cassazione civile Sez. III sentenza n. 1205 del 28 marzo 1977

(1 massima)

(massima n. 1)

La distinzione fra contratto complesso e contratti collegati consiste nel corrispondere il contratto complesso al fenomeno della giustapposizione nel contenuto precettivo di un unico negozio di pił elementi, ciascuno dei quali, isolatamente considerato, rientra nel contenuto di un distinto negozio giuridico tipico o atipico. All'unitą nel negozio corrisponde l'unitą della causa e la disciplina applicabile č quella corrispondente al contenuto negoziale tipico di maggior rilievo nella finalitą perseguita dalle parti. Nel caso di contratti collegati, invece, ricorrono pił contratti autonomi, contraddistinti da pił cause distinte fra di loro, ma preordinate, nell'intenzione delle parti, alla realizzazione di uno scopo pratico unitario costituito, di norma, nell'agevolare la realizzazione della funzione economico-sociale di uno dei negozi collegati, i quali si trovano, fra di loro, in un rapporto tale per cui la validitą o l'efficacia di uno di essi influenzano la validitą, e l'efficacia degli altri.

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