Cassazione civile Sez. II sentenza n. 5223 del 11 settembre 1980

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel caso di mancata costituzione del convenuto per vizio importante la nullitā della notificazione della citazione, il giudice istruttore, che dispone ai sensi dell'art. 291 c.p.c. la rinnovazione della notificazione stessa in diverso luogo, deve verificare la regolaritā del termine a comparire indicato nella citazione, ai sensi dell'art. 163 bis c.p.c., con riguardo al luogo ove č stata eseguita la notificazione nulla, e non giā rispetto al diverso luogo ove sarā eseguita la notificazione da rinnovare. Rinnovata la notificazione, poi, la verifica del giudice istruttore riguarderā la congruitā del termine indicato nell'atto di citazione nuovamente notificato, con riguardo al luogo ove la notificazione č avvenuta. (Nella specie, la notificazione nulla era stata eseguita in Italia, con termine a comparire superiore a quello stabilito nell'art. 163 bis citato per le notificazioni da eseguire su territorio nazionale, ma inferiore a quello stabilito per le notificazioni all'estero, e la nuova notificazione era stata eseguita all'estero, con indicazione, in citazione, di diverso e regolare termine di comparizione. La corte, enunciato il principio di cui in massima, ha respinto la tesi della non rinnovabilitā della notificazione ex art. 291 citato per nullitā della citazione, data dall'indicazione, nella citazione stessa, di un termine minore di quello stabilito per le notificazioni all'estero).

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