Cassazione civile Sez. I sentenza n. 1216 del 19 febbraio 1980

(1 massima)

(massima n. 1)

L'atto di riassunzione della causa in sede di rinvio, il quale introduce un'autonoma fase del giudizio, soggetta all'applicazione delle norme riguardanti il corrispondente procedimento di primo o di secondo grado, va notificato personalmente a tutte le parti del giudizio di cassazione, in qualitą di litisconsorti necessari. Ne consegue che, quando una delle parti sia deceduta, con la conseguente interruzione del processo, la notificazione dell'atto di riassunzione erroneamente eseguita nei confronti del defunto, deve essere compiuta nei confronti degli eredi dello stesso nel termine fissato dal giudice.

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