Cassazione civile Sez. III sentenza n. 5554 del 24 ottobre 1979

(1 massima)

(massima n. 1)

L'art. 307 c.p.c. subordina la dichiarazione di estinzione del processo all'eccezione della parte interessata, ma non vincola il giudice ad attenersi alle ragioni addotte dalla medesima a fondamento di detta eccezione; non incorre pertanto in violazione del principio tantum devolutum, quantum appellatum il giudice d'appello che respinga l'eccezione d'estinzione del processo per una ragione diversa da quella prospettata dall'appellante.

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