Cassazione civile Sez. I sentenza n. 3918 del 9 luglio 1979

(1 massima)

(massima n. 1)

Al fine della proponibilitā dell'impugnazione per revocazione, il riconoscimento della falsitā della prova, che l'art. 395 n. 2 c.p.c. equipara alla dichiarazione giudiziale della falsitā medesima, č quello proveniente dalla parte che ha utilizzato la prova a proprio favore, e non anche, pertanto, quello proveniente dal suo autore, rimasto estraneo al processo, ancorché interessato al contenuto della prova stessa.

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