Cassazione civile Sez. II sentenza n. 6653 del 29 aprile 2003

(2 massime)

(massima n. 1)

In caso di divisione giudiziale di un immobile mediante assegnazione ad uno dei condividenti tenuto a versare i dovuti conguagli in denaro, gli interessi sulle somme dovute decorrono a far data dalla pronuncia giudiziale — definitiva o provvisoria — di scioglimento della comunione e di assegnazione del bene al condividente stesso — per questo contestualmente dichiarato tenuto alla corresponsione del conguaglio in favore dell'altro —, e non anche dal momento della domanda giudiziale di divisione ovvero da quello della sentenza di primo grado.

(massima n. 2)

In tema di divisione giudiziale, il debito da conguaglio che grava sul condividente assegnatario di un immobile non facilmente divisibile (che ha natura di debito di valore) nasce solo con l'assegnazione del bene, al momento della pronunzia definitiva sulla divisione — momento al quale deve, pertanto, essere rapportato il valore di ciascuna porzione proporzionale ad ogni singola quota, onde regolare, come per il periodo precedente, i rapporti in termini di rendiconto, con riferimento ai frutti del bene — , con la conseguenza che il condividente non assegnatario il quale, oltre a ricevere il conguaglio pari al valore attuale della sua quota, abbia altresì percepito, nel tempo di indivisione, la sua porzione di frutti del bene (ovvero possa, in sede di divisione, far valere il credito risultante dal rendiconto per la mancata percezione di quei frutti) non può chiedere, cumulativamente, anche gli interessi sul valore della quota, ciò comportando una illegittima duplicazione del rendimento della quota stessa, che verrebbe ingiustificatamente a gravare sul coerede assegnatario.

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