Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 3121 del 29 maggio 1979

(1 massima)

(massima n. 1)

Il termine di dieci giorni assegnato al ricorrente attore dal nuovo rito del lavoro per la notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione al convenuto, a norma dell'art. 415 comma quarto c.p.c., non č perentorio. La sua inosservanza, pertanto, non incide sulla validitā dell'atto sempreché resti garantito al convenuto un termine di comparizione non inferiore a trenta giorni (quaranta, se all'estero) prima dell'udienza di discussione.

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