Cassazione civile Sez. I sentenza n. 2541 del 3 maggio 1979

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di vendita di beni del fallimento, poiché le disposizioni del codice di rito, relative al processo di esecuzione, trovano applicazione solo in quanto compatibili con le specifiche norme che regolano il procedimento concorsuale (art. 105 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267), deve escludersi che il giudice delegato, con il decreto dichiarativo della decadenza dell'aggiudicatario per inadempienza, sia tenuto a fissare un'udienza per l'audizione delle parti, secondo la previsione degli artt. 569 c.p.c. e 176 disp. att. c.p.c., trattandosi di un adempimento estraneo alla procedura fallimentare, caratterizzata dall'impulso d'ufficio e dalla legittimazione del curatore a presentare l'istanza di vendita.

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