Cassazione civile Sez. II sentenza n. 2021 del 9 aprile 1979

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai fini della legittimazione all'opposizione di terzo revocatoria, di cui all'art. 404 comma secondo c.p.c., č necessario che l'istante abbia la qualitą di creditore o di avente causa di una delle parti del processo nel quale č stata pronunziata la sentenza impugnata e non anche che abbia acquistato tale qualitą prima dell'inizio del giudizio medesimo, in virtł di una scrittura di data certa anteriore.

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