Cassazione civile Sez. II sentenza n. 1139 del 22 febbraio 1979

(1 massima)

(massima n. 1)

L'atto di riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio č valido, anche se sottoscritto, tanto nell'originale quanto nella copia notificata, da un procuratore abilitato al patrocinio in un altro distretto, qualora la copia di tale atto richiami esplicitamente la procura alle liti conferita nell'originale anche ad altro professionista legalmente esercente dinanzi al giudice adito, da entrambi sottoscritta, e quest'ultimo, indicato anche come domiciliatario, si sia costituito in giudizio, esplicando la relativa attivitą difensiva, poiché in tal caso l'atto deve considerarsi proveniente dal procuratore abilitato al patrocinio dinanzi al giudice adito.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.